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ART. 9 – INDENNIZZI AUTOMATICI

(rif. Titolo X RQSII Del. 655/2015 Arera, art.5 RQTI Del. 917/2017 Arera, art.10 REMSI Del. 311/2019 Arera, Titolo 5 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

9.1  INDENNIZZI PER MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ CONTRATTUALE, DI QUALITÀ TECNICA E DEL SERVIZIO DI MISURA

(rif. art. 72 RQSII Del. 655/2015 Arera, art.5 RQTI Del. 917/2017 Arera, art.18 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

In caso di mancato rispetto dei seguenti standard:

  • standard specifici di qualità contrattuale definiti all’articolo 67.1, dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/IDR dell’Arera;
  • standard specifici di qualità tecnica definiti all’art.3.5 dell’Allegato A RQTI alla Deliberazione 917/2017/R/IDR dell’Arera;
  • standard specifici di rafforzamento delle tutele per il servizio di misura definiti all’articolo 18.2 dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Arera (*);

il Gestore corrisponderà all’utente un indennizzo automatico:

Indennizzo automatico base pari a 30 euro.

(*) _ Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Arera, la disciplina degli standard specifici per il servizio di misura si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

9.2 INDENNIZZI PER ERRATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI LIMITAZIONE, SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

(rif. art. 10 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dell’Allegato A alla Deliberazione 311/2019/r/idr dell’Arera, il Gestore corrisponderà all’utente un indennizzo automatico:

Indennizzo automatico pari a 30 euro
  1. in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente non disalimentabile;
  2. in tutti i casi in cui in relazione ad un utente domestico residente il Gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7.8;
  3. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  4. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui all’art. 3.5 della presente Carta.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’Allegato A alla Deliberazione 311/2019/r/idr dell’Arera, il Gestore corrisponderà all’utente un indennizzo automatico:

Indennizzo automatico pari a 10 euro

qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

  1. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  2. l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.6;
  3. non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui all’art. 7.1 della presente Carta.

9.3 INDENNIZZO CRESCENTE

(rif. art. 72 RQSII Del. 655/2015 Arera e art. 5.2 RQTI Del. 917/2017 Arera)

L’indennizzo automatico base di cui al comma 9.1 è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della

prestazione come di seguito indicato:

  1. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  2. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  3. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Sono invece esclusi dal calcolo dell’indennizzo crescente, gli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all’Articolo 4, comma 4.6 della presente Carta.

9.4 ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO

(rif. art. 73 RQSII Del. 655/2015 Arera e art.5 comma 5.5 RQTI Del. 917/2017 Arera)

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
a) qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

  • cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • cause imputabili all’utente, ivi inclusa l’inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

b) nel caso in cui all’utente diretto sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;

c) Nel caso in cui all’utente diretto, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto degli “standard specifici di continuità del servizio di acquedotto” previsti dall’art. 4.7, lettere a), b) e c) della presente Carta.

d) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente perché non contengono le informazioni minime previste dall’Articolo 8, comma 8.2 della presente Carta.

9.5 SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO

(rif. art. 73 RQSII Del. 655/2015 Arera e art.5 comma 5.6 RQTI Del. 917/2017 Arera)

Il Gestore può sospendere l’erogazione dell’indennizzo automatico nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui l’utente risulti moroso, può sospendere l’erogazione fino al pagamento delle somme dovute, ai sensi dell’art. 73 comma 73.2 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/IDR;
  2. nel caso di mancato rispetto degli “standard specifici di continuità del servizio di acquedotto” di cui all’art. 4.7, lettere a), b) e c) della presente Carta, può sospendere l’erogazione ai sensi dell’art. 5 comma 5.6 e comma 5.7 dell’Allegato A RQTI alla Deliberazione 917/2017/R/IDR, ai quali si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

9.6 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNIZZO

(rif. art.74 RQSII Del. 655/2015 Arera, art.5 comma 4 RQTI Del. 917/2017 Arera, art. 10 comma 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il Gestore provvederà ad accreditare all’utente diretto l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente diretto risulti inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la stessa evidenzierà un credito a favore dell’utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto all’utente mediante rimessa diretta.

Nella bolletta inviata all’utente diretto verranno indicate, a seconda dei casi, le seguenti causali della detrazione:

“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.”
"Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”

Nella stessa bolletta verrà altresì indicato:

“La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per l’utente finale di richiedere
nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.”

In caso di utenza condominiale e con esclusivo riferimento agli “Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto”, previsti dall’art. 4.7, lettere a), b) e c) della presente Carta, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso all’utenza condominiale stessa, ai sensi dell’art. 5.3 dell’Allegato A RQTI alla Deliberazione 917/2017/R/IDR dell’Arera.

9.7 TEMPO DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNIZZO

(rif. art. 74 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore provvederà a corrispondere all’utente l’indennizzo automatico, ove dovuto,

entro 180 giorni solari dalla richiesta della prestazione oggetto di standard specifico e, nel caso in cui
l’utente risulti moroso, dal giorno in cui effettua il pagamento delle somme dovute.

Carta
dei servizi

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