Tariffe

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO4 Lazio Meridionale Latina, in esecuzione della vigente Convenzione di Gestione, pubblica la tariffa articolata per tipologia di utenza e per servizio. La tariffa, con la relativa articolazione, è stata predisposta e adottata dall’Ente di governo dell’Ambito dell’ATO4 Lazio Meridionale Latina con Deliberazione n.4 del 26/07/2019, Deliberazione n.14 del 19/12/2019 e Deliberazione n.15 del 19/12/2019 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia, ai sensi della Deliberazione ARERA 918/2017/R/idr e della Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr (TICSI).

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Nuovo metodo tariffario (MTI-4)

Con la delibera del 28 dicembre (639/2023/R/idr) ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), mantenendo stabilità nei criteri guida e gli obiettivi di riduzione delle differenze di servizio tra le aree del Paese, in continuità con le regole introdotte a partire dal 2012.

L’MTI-4 avrà la durata di 6 anni, prevedendo un aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche (POS) fino al 2035

FAQ

Le FAQ sono prese dal sito web dell’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La bolletta - Tariffe e consumi

Attraverso le tariffe fatturate in bolletta vengono coperti i costi efficienti del servizio. Infatti, sebbene la materia prima, ovvero la risorsa idrica sia pubblica e gratuita, per renderla disponibile è necessaria una complessa rete di infrastrutture composta da grandi acquedotti di adduzione, da serbatoi e da reti di distribuzione la cui costruzione e relativa gestione  è invece onerosa. Non solo, le acque reflue scaricate devono essere collettate e depurate prima di essere restituite all’ambiente, pertanto vengono convogliate attraverso le fognature ai depuratori, impianti complessi e indispensabili per proteggere l’ambiente dall’inquinamento.

I costi del servizio possono essere classificati in due macro categorie: i costi operativi e i costi di investimento. I costi operativi sono quelli per la gestione operativa degli impianti, quali – a titolo esemplificativo – i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento o i costi del personale. I costi di investimento sono invece quelli relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, e quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari.

Nella bolletta per il servizio idrico integrato vengono indicati i corrispettivi dovuti per i diversi servizi che lo compongono (acquedotto, fognatura, depurazione) e di cui l’utente effettivamente fruisce (ad esempio, dove gli impianti di depurazione non esistono o non sono funzionanti, la tariffa non può comprendere il corrispettivo di depurazione).

L’articolazione dei corrispettivi è stata definita dall’Autorità ed è omogenea in tutto il territorio nazionale. Ognuno dei corrispettivi è composto da:

  • una quota fissa, indipendente dal consumo di acqua, espressa in euro/anno;
  • una quota variabile, in relazione al consumo di acqua, espressa in euro/mc.

La quota variabile per fognatura e depurazione mantiene lo stesso valore per qualunque livello di consumo annuo, mentre quella per acquedotto è articolata in fasce di consumo annuo. Per le utenze domestiche residenti deve essere prevista una prima fascia agevolata, applicata al quantitativo essenziale di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali (almeno 50 litri/abitante/giorno, che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno).

Con la bolletta vengono inoltre fatturate le componenti tariffarie UI, definite dall’Autorità per coprire oneri di carattere generale, e l’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Per le utenze domestiche è vietato fatturare un minimo impegnato (ossia un ammontare fisso di consumi indipendentemente da quelli effettivi).

È la parte del prezzo, espressa in Euro/anno, che si paga per avere la fornitura attiva, anche in assenza di consumo.

La quota fissa viene applicata in bolletta in quote mensili o giornaliere.

Le quote fisse servono a coprire gli oneri sopportati per mettere il sevizio idrico a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno.

La quota fissa non va confusa con il minimo impegnato, ossia l’addebito di un costo per un ammontare fisso di consumi indipendentemente da quelli effettivi. Oggi per le utenze domestiche è vietato addebitare un minimo impegnato.

Le tariffe del servizio idrico sono diverse sul territorio nazionale, perché seguono il principio della copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e detti costi per la fornitura del servizio risultano molto differenziati tra le diverse aree del Paese. Si pensi, ad esempio, alla differenza tra quelle zone in cui, per le caratteristiche geomorfologiche del terreno, l’acqua per raggiungere le utenze deve essere sollevata con un rilevante impiego di energia e quelle in cui invece è possibile trasportarla a gravità senza l’ausilio di impianti di sollevamento.

Mentre le tariffe possono variare da gestione a gestione, la metodologia di calcolo delle stesse è uguale su tutto il territorio nazionale, ovvero l’Autorità individua – secondo il metodo tariffario applicabile in tutto il Paese – le componenti di costo che possono essere ammesse al riconoscimento tariffario.

Le componenti UI sono componenti tariffarie perequative definite dall’Autorità che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti e sono destinate rispettivamente:
  • la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
  • la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
  • la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
  • la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche.


Riferimenti:

  1. Atto 6/2013/R/com UI-1
  2. Atto 529/2013/R/com UI-1
  3. Atto 664/2015/R/idr UI-2 – Allegato A
  4. Atto 918/2017/R/idr UI-2 e UI-3
  5. Atto 897/2017/R/idr UI-3 – Allegato A
  6. Atto 580/2019/R/idr UI-4 – Allegato A
Per la fatturazione, il gestore deve utilizzare, anzitutto, le letture effettive del contatore, poi le autoletture eventualmente comunicate dall’utente e, solo in mancanza delle prime due, può ricorrere a consumi stimati.


Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr art. 35

I consumi stimati sono calcolati prendendo come base il consumo medio annuo.

Il consumo medio annuo è calcolato una volta all’anno entro il 31 luglio, come differenza tra le ultime due letture disponibili che coprono un periodo di almeno 300 giorni, moltiplicato per il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni osservato fino all’anno precedente nell’ATO di competenza (fino alla definizione di una serie storica significativa, il tasso tendenziale di variazione è transitoriamente posto pari ad 1) .

Ad esempio, a regime, se per un utente le ultime due letture disponibili risalgono al 31 marzo 2015 (1.100 mc) e al 1 febbraio 2016 (1.250 mc), e nell’ATO di competenza è stata osservata una variazione dei consumi tendenziale negli ultimi 3 anni di +1%, il consumo medio annuo per il 2017 sarà pari a

150 mc/305 gg * 365 gg * 1,01 = 181,30 mc

Se occorre stimare i consumi per il periodo gennaio-febbraio 2017, la stima potrà essere ad esempio  pari a: 181,30  mc/365 gg * 59 gg = 29,31 mc

Le modalità di calcolo dei consumi stimati possono differire da quella sopra esemplificata, tenendo eventualmente in considerazione anche gli effetti della stagionalità e i profili di consumo di differenti tipologie di utenza.

Ai fini dell’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, in base alla legge, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita.

 

La bolletta - Invio e pagamento

La bolletta è inviata dal gestore del servizio idrico integrato o dal gestore del servizio di acquedotto. Nel caso in cui i diversi servizi idrici (acquedotto, fognatura, depurazione) siano svolti da gestori diversi è infatti il gestore del servizio di acquedotto a fatturare i servizi all’utente anche per conto dei gestori di fognatura e depurazione.


Riferimenti:
  1. Decreto Legislativo 152/06, art. 156

Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno che dipende dai consumi medi annui dell’utente negli ultimi 3 anni. Per le utenze condominiali il consumo medio annuo totale è riproporzionato in base alle unità immobiliari sottostanti presenti nel condominio.

L’utente deve ricevere:

  • 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 metri cubi (mc);
  • 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 mc fino a 1000 mc;
  • 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
  • 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno a cui è si riferisce  la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prevista per l’utente in base ai consumi annui. Ogni fattura deve essere emessa entro 45 giorni solari  dall’ultimo giorno del periodo di riferimento.

Il numero minimo di fatture emesse nell’anno (periodicità di fatturazione) e il tempo di emissione della fattura sono standard specifici di qualità e il loro mancato rispetto comporta il riconoscimento  all’utente di un indennizzo automatico (base) pari a  30 euro.

Eventuali standard migliorativi possono essere individuati dall’Ente di governo dell’Ambito, che ha maggiori informazioni sui contesti di competenza. Gli standard migliorativi devono essere approvati dall’Autorità.


Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articoli 36, 37 e 38

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta effettuato dall’utente nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, lo libera dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere imputati all’utente.


Riferimenti:
  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 40

Si, il gestore garantisce all’utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento, di cui almeno una gratuita, e mette a disposizione dell’utente finale almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

  • ­   contanti;
  • ­   assegni circolari o bancari;
  • ­   carta bancaria e/o carta di credito;
  • ­   domiciliazione bancaria;
  • ­   bollettino postale.

Per le modalità di pagamento onerose, il gestore non può addebitare all’utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l’utilizzo di tale modalità.


Riferimenti:
  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 41
La bolletta si può pagare a rate quando la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio delle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Ad esempio, se negli ultimi 12 mesi l’utente ha ricevuto 4 bollette per un importo complessivo di 100 euro, la quinta bolletta è rateizzabile se il suo valore supera i 50 euro.


Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 42

La rateizzazione può essere richiesta entro i 10 giorni solari successivi alla scadenza della bolletta.

Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Il numero di rate non è attualmente definito, in quanto ulteriori disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti verranno normate nell’ambito del procedimento sulla morosità, avviato con la delibera 638/2016/R/idr.

Sulle rate, l’utente paga interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento della BCE e, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, interessi di mora.

Il gestore non può richiedere interessi se l’importo elevato della bolletta è stato causato da un blocco di fatturazione prolungato o da un conguaglio derivante dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla normativa, per cause imputabili al gestore.


Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 42

In base al Codice civile, per gli importi fatturati con eccessivo ritardo il venditore perde il diritto al pagamento, cioè il suo credito per tali importi cade in prescrizione.

Per la fornitura di elettricità, gas e acqua il termine oltre il quale il credito del venditore o gestore si prescrive è di due anni.

La prescrizione vale sia in caso di importi che vengono fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza.


Riferimenti:

  1. Atto 569/2018/R/com Allegato A – elettricità e gas
    Codice civile, articoli 2934 e seguenti
    Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205), articolo 1, comma 4
  2. Atto 547/2019/R/idr Allegato B – acqua

La prescrizione del credito, cioè la possibilità di non pagare importi fatturati con eccessivo ritardo, non è automatica, ma deve essere fatta valere dall’utente con una comunicazione al gestore.

Se vengono fatturati importi relativi a periodi che risalgono a più di due anni, il gestore ha l’obbligo di informare l’utente con un apposito messaggio in bolletta, che invita l’utente stesso a comunicare la sua volontà di non pagare gli importi prescritti (ad esempio utilizzando il modulo allegato alla bolletta stessa e scaricabile dal sito internet del gestore), oppure che illustra il motivo per cui, in base a casi particolari previsti dal codice civile, ritiene che il credito non sia ancora prescritto.

Nel primo caso, se le bollette sono pagate con domiciliazione, l’addebito automatico riguarderà comunque solo gli importi per i quali il gestore non riconosce la prescrizione.

Il gestore può sempre decidere autonomamente di rinunciare agli importi prescritti: in questo caso dovrà informare l’utente e indicare l’importo che non è stato fatturato.


Riferimenti:

  1. Atto 547/2019/R/idr Allegato B
    Codice civile, articolo 2394 e seguenti

No, la prescrizione vale per tutti gli importi che si riferiscono a periodi risalenti a più di due anni fatturati per la fornitura, quindi comprende tutte le componenti esposte in bolletta, relative alle quote fisse o variabili.

La bolletta - Errori e rettifiche

Se un utente ritiene inesatta la somma richiesta per la sua fornitura idrica, può inviare al gestore una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito.

Nella richiesta scritta di rettifica di fatturazione l’utente può indicare un’autolettura, in modo che il gestore possa verificare più efficacemente la correttezza dei consumi addebitati.

Deve inviare all’utente, entro 30 giorni lavorativi, una risposta motivata che riporti l’esito delle azioni e degli accertamenti effettuati anche se la fattura è corretta. In caso di errore, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed accreditare la somma precedentemente addebitata.

Se la somma è già stata pagata dall’utente oppure se è stata richiesta la rateizzazione della bolletta rettificata, il gestore dovrà restituire la somma pagata in più dall’utente, versandola entro 60 giorni lavorativi.


Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr articoli 43 e 44, Tabelle 1 e 2

La risposta del gestore deve contenere:

  • il riferimento alla richiesta scritta;
  • l’indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
  • la verifica degli elementi contrattuali dai quali derivano le tariffe applicate in conformità alla normativa;
  • l’indicazione delle modalità di fatturazione applicate, in coerenza con l’articolo 35 del RQSII;
  • la natura dei dati (rilevati/stimati) di consumo riportati nella fattura contestata;
  • nel caso in cui l’utente abbia comunicato un’autolettura, la motivazione dell’eventuale mancato utilizzo;
  • l’indicazione degli eventuali indennizzi automatici spettanti all’utente, i tempi e le modalità di erogazione;
  • il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica, nel caso in cui si comunichi che essa viene effettuata.

Riferimenti:
  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 50

Se il gestore riconosce l’errore di fatturazione, l’utente ha diritto all’accredito della somma che gli era stata addebitata per errore.

Nel caso di una fattura già pagata o rateizzabile, il gestore deve provvedere all’accredito entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione.

L’accredito della somma non dovuta  viene effettuato dal gestore in bolletta, mediante detrazione dall’importo addebitato; se residua un credito dell’utente, nei 60 giorni successivi questo dovrà essergli corrisposto con rimessa diretta (assegno, bonifico, ecc.).

Se l’accredito di una fattura già pagata o rateizzabile avviene dopo 60 giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta, il gestore deve liquidare all’utente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico (base) pari a  30 €.


Riferimenti:
  1. Atto 655/2015/R/idr articolo 44

La bolletta - Morosità

Se l’utente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato nella bolletta stessa, il gestore ha diritto di recuperare il proprio credito. In questi casi:
  • il gestore invia all’utente, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta, un sollecito bonario di pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata). Il sollecito deve contenere i riferimenti alla bolletta non pagata, indicare i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare il sollecito, e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore avvierà la procedura di costituzione in mora. Il sollecito deve anche indicare le regole relative ai termini che devono essere rispettati e, in particolare, deve rappresentare in modo chiaro gli effetti, in caso di mancato pagamento, circa l’attivazione da parte del gestore delle procedure per la limitazione, la sospensione e l’eventuale disattivazione della fornitura dell’utenza disalimentabile;
  • se la bolletta non viene pagata, il gestore invia all’utente, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della bolletta, una comunicazione di costituzione in mora, con raccomandata o PEC. La costituzione in mora deve contenere i riferimenti alla bolletta non pagata e al sollecito bonario, deve indicare la possibilità di chiedere la rateizzazione dell’importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto, i canali disponibili per comunicare l’avvenuto pagamento o contestare la costituzione in mora e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, il gestore potrà limitare, sospendere o disattivare la fornitura.

Il termine ultimo per il pagamento del debito, indicato nella costituzione in mora, non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati dalla data in cui l’utente ha ricevuto il sollecito bonario. Se entro il termine ultimo il debito non è stato pagato e l’utente non ha aderito al piano di rateizzazione proposto, il gestore utilizza il deposito cauzionale come pagamento. Se il debito è superiore al deposito cauzionale, trascorsi almeno 40 giorni solari dalla data in cui l’utente moroso ha ricevuto il sollecito bonario, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.


Riferimenti:
  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articoli 3, 4, 7

Sì, con la costituzione in mora il gestore deve offrire un piano di rateizzazione. Per aderire alla rateizzazione l’utente deve pagare la prima rata almeno cinque giorni prima della data indicata nella costituzione in mora come termine ultimo di pagamento.

Il piano di rateizzazione deve avere una durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili di frequenza pari a quella della fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti. La volontà dell’utente di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o per un periodo inferiore a 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o comunque in modalità documentabile.

Se l’utente non paga una rata, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e, se previsto dal piano di rateizzazione, l’utente deve saldare l’intero debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se non lo fa, il gestore può procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso.


Riferimenti:

  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 5

La fornitura non può essere sospesa né disattivata alle utenze “non disalimentabili”, che sono:

  • le utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus acqua;
  • le utenze ad “uso pubblico non disalimentabile” quali, ad esempio, scuole, ospedali, strutture militari o di vigilanza, carceri, bocche antincendio.

Per tutti gli utenti, la fornitura non può essere limitata, disattivata o sospesa per morosità se l’importo non pagato riguarda servizi diversi dal servizio idrico.


Riferimenti:
  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 2

La limitazione della fornitura è un intervento tecnico che può precedere la sospensione della fornitura, e avviene mediante l’installazione, da parte del gestore, di un dispositivo (riduttore di flusso) che limita la quantità di acqua erogabile. L’intervento di limitazione deve in ogni caso assicurare alle utenze domestiche residenti l’erogazione del quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri al giorno per abitante.

Per le utenze domestiche residenti diverse da quelle titolari del bonus acqua, il gestore può procedere alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver accertato l’impossibilità tecnica della limitazione. In questi casi il gestore, prima di procedere alla sospensione, deve inviare all’utente una comunicazione in cui sono indicate le motivazioni per le quali risulta tecnicamente impossibile procedere alla limitazione.
Una volta inviata questa comunicazione, il gestore può procedere con la sospensione della fornitura.


Riferimenti:
  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7

Per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus acqua, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all’intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:

  • trascorsi 25 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata e/o se l’utente non è risultato destinatario di una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi;
  • trascorsi 20 giorni dall’intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l’utente è già stato costituito in mora nell’arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità. Questo termine trova applicazione anche nei casi in cui l’utente moroso risulti servito da gestori per i quali l’Autorità abbia accolto l’istanza presentata per il riconoscimento in tariffa di un maggior onere di morosità rispetto al costo standard previsto dal metodo tariffario pro tempore vigente.

Se l’intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, il gestore può sospendere la fornitura solo dopo aver inviato all’utente una comunicazione scritta che illustra i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.

Le utenze domestiche residenti titolari di bonus acqua e le utenze con uso pubblico non disalimentabile non possono essere sospese o disattivate.

Per tutte le utenze, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.


Riferimenti:

  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7

In caso di utenza condominiale, il gestore non può procedere alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora.

Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l’intero importo dovuto, il gestore può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.


Riferimenti:

  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articolo 7

Il gestore deve riattivare la fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro 2 giorni feriali (intesi come giorni non festivi dal lunedì al sabato) dalla data in cui l’utente comunica l’attestazione di pagamento dell’intero importo dovuto, attraverso i canali di contatto messi a disposizione del gestore. Se la comunicazione avviene dopo le 18, il gestore può considerarla pervenuta il giorno successivo.

In caso di ritardo nella riattivazione, il gestore deve versare all’utente un indennizzo automatico pari a 30 euro.


Riferimenti:

  1. Atto 655/2015/R/idr Allegato A (RQSII), articoli 12, 13 e 67

Se la bolletta viene pagata in ritardo il gestore può chiedere all’utente di pagare, oltre a quanto dovuto per il debito scaduto:

  • gli interessi di mora, pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 3,5% e calcolati a partire dal giorno di scadenza della bolletta;
  • il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora;
  • i costi di sospensione/disattivazione e i costi di riattivazione della fornitura.

Se il debito è superiore al triplo dell’importo dovuto nell’anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se l’utente è già stato costituito in mora nei 18 mesi precedenti, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità, il gestore può chiedere anche i costi sostenuti per l’intervento di limitazione della fornitura, incluso il costo del limitatore, qualora tale intervento risulti tecnicamente fattibile.

Agli utenti con uso domestico residente titolari di bonus acqua e alle utenze con “uso pubblico non disalimentabile”, il gestore può chiedere solo gli interessi di mora e il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora.


Riferimenti:

  1. Atto 311/2019/R/idr Allegato A (REMSI), articoli 4 e 7