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ART. 7 – MOROSITA’

(rif. DPCM 29 aprile 1999, DPCM 29 agosto 2016 e REMSI Del. 311/2019 Arera)

In caso di morosità dell’utente il Gestore attiva le procedure di cui all’Allegato A (REMSI) alla Deliberazione 311/2019/R/IDR, così come definite dall’Arera ai sensi del DPCM 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”.

7.1 SOLLECITO BONARIO DI PAGAMENTO

(rif. art. 3 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il Gestore invierà all’utente un sollecito bonario di pagamento con le modalità previste dall’art. 3 comma 1 del REMSI, comunicando il riferimento delle fatture non pagate, l’importo totale da saldare e il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, potrà essere avviata la procedura di costituzione in mora.
Il sollecito bonario dovrà riportare le modalità con cui l’utente può comunicare l’avvenuto pagamento, il bollettino precompilato, i recapiti del Gestore ai quali comunicare gli estremi del pagamento effettuato.

7.2 COSTITUZIONE IN MORA

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Decorsi almeno venticinque (25) giorni dalla scadenza della fattura, il Gestore invierà all’utente moroso la comunicazione di costituzione in mora a mezzo di raccomandata o PEC.
La comunicazione di costituzione in mora riporterà tutte le informazioni previste dall’art. 4.5 dell’Allegato A REMSI alla Deliberazione 311/2019/R/idr dell’Arera.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore provvederà ad inviare all’utente l’informativa di cui alla all’art. 4 comma 4.2 bis del REMSI.

7.3 CASI DI ESCLUSIONE DELLA COSTITUZIONE IN MORA

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

La procedura di costituzione in mora non verrà avviata in caso di:

  • mancato invio del sollecito bonario di pagamento di cui all’art. 7.1;
  • mancata risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione.

Fatta salva la tutela dell’utente in caso di eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della fattura, la procedura di costituzione in mora potrà essere avviata se il reclamo risulti inviato dall’utente oltre il termine di cui all’articolo 4.4 del REMSI, e quindi oltre dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.

7.4 TERMINI PER IL PAGAMENTO

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il termine ultimo entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, non può essere inferiore a:

quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente articolo 7.1 della presente Carta.

7.5 ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA E DELLE SPESE AGGIUNTIVE

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il Gestore, in aggiunta agli importi relativi alla bolletta scaduta, può richiedere all’utente i seguenti importi:

  • costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento;
  • costi relativi alla comunicazione di costituzione in mora;
  • interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla BCE maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Il Gestore, in aggiunta agli importi sopra elencati, ha facoltà di richiedere agli utenti domestici residenti diversi dagli utenti di cui all’art. 7.7 della presente Carta, i seguenti costi:

  • costi sostenuti per l’intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui all’articolo 7 comma 3, lettera b) e all’articolo 7 comma 4 del REMSI;
  • costi di sospensione/disattivazione della fornitura e costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute;
  • In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente moroso eventuali penali.

Il Gestore non può richiedere all’utente il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi dell’art. 9.2 della presente Carta.

7.6 RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DI COSTITUZIONE IN MORA

(rif. art. 5 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il Gestore garantisce all’utente moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.
L’utente ha la possibilità di richiedere una rateizzazione dei pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi; tale richiesta deve essere manifestata per iscritto o in altro modo documentabile.
L’utente è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.
Nel piano di rateizzazione verranno indicati:

  • la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata;
  • il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora;
  • i recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano di rateizzazione.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il relativo importo sarà maggiorato degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il mancato pagamento di una rata determinerà la decadenza del beneficio di rateizzazione e l’utente moroso sarà tenuto a saldare l’intero importo al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.

Decorso il termine di cui sopra senza che l’utente abbia saldato quanto dovuto, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi articoli 7.7, 7.8 e 7.9, senza fornire ulteriore preavviso all’utente, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

7.7 LIMITAZIONE DELLA FORNITURA DELL’UTENTE MOROSO NON DISALIMENTABILE

(rif.art.2 e art.8 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Utenti non disalimentabili

Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato A (REMSI) alla Deliberazione 311/2019/R/IDR, sono definiti non disalimentabili gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

  • utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla Deliberazione 63/2021/R/com dell’Arera;
  • utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui all’articolo 8, comma 2, del TICSI.

In nessun caso il Gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente non disalimentabile.
In caso di morosità dell’utente domestico residente beneficiario di bonus sociale idrico, il Gestore può procedere esclusivamente alla limitazione della fornitura, assicurando un flusso di acqua idoneo a garantire il quantitativo essenziale di acqua fissato dal DPCM 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

  1. il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l’utente nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.2;
  2. il Gestore vanti un credito nei confronti dell’utente anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
  3. siano decorsi i termini di cui al precedente art. 7.4, senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 7.6.

La limitazione della fornitura potrà essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente art. 7.4, entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

7.8 LIMITAZIONE, SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELL’UTENTE MOROSO DOMESTICO RESIDENTE, DIVERSO DA QUELLO NON DISALIMENTABILE E DELLE UTENZE CONDOMINIALI.

(rif. art.7 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Utenti domestici residenti diversi di quelli non disalimentabili
In caso di morosità degli utenti domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente art. 7.7, il Gestore procederà alla limitazione della fornitura qualora tecnicamente fattibile.

Nel caso in cui l’intervento di limitazione risulti tecnicamente ineseguibile, il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 7.1 e 7.2 del REMSI, di seguito riportate:

  1. il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l’utente nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.2;
  2. il Gestore vanti un credito nei confronti dell’utente anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
  3. siano decorsi i termini di cui al precedente art. 7.4, senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 7.6.
  4. successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
  5. successivamente all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
  6. successivamente all’invio, da parte del Gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

Sempre in riferimento agli utenti domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico, il Gestore:

  1. ai sensi dell’articolo 7.3 lett. a)ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall’intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi; in questo caso le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, restano a carico del Gestore;
  2. ai sensi dell’articolo 7.3 lett. b) ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti giorni solari dall’intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino oltre tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata; in questo caso sono poste a carico dell’utente le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore.

La procedura di sospensione della fornitura di cui alla precedente lettera h), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle di cui al precedente comma 7.7, nel caso in cui:

  • non abbiano provveduto, nei termini previsti, anche tenuto conto dei piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi, riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora, posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
  • risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi;
  • l’ARERA abbia accolto l’istanza presentata dall’Ente di governo dell’ambito per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall’ARERA stessa nel metodo tariffario pro tempore vigente.

In costanza di mora degli utenti domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente art. 7.7, il Gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il caso in cui:

  • dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
  • gli utenti non abbiano provveduto – nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione – a rispettare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) per il recupero della morosità pregressa.

Utenti condominiale

In caso di morosità delle utenze condominiali il Gestore potrà procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l’utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2;
  • successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
  • siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

In aggiunta alle condizioni sopra elencate, ai sensi dell’articolo 7.6 del REMSI, in caso di morosità delle utenze
condominiali, il Gestore:

  • non attiverà la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano effettuati in un’unica soluzione entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, e siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto;
  • ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora, entro sei mesi a far data dall’avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’importo dovuto.

7.9 SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELL’UTENTE MOROSO DISALIMENTABILE

(rif. art.7 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Utenti disalimentabili

In caso di morosità degli utenti disalimentabili diversi da quelli di cui al precedente comma 7.8, gli interventi di sospensione e/o disattivazione della fornitura con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, potranno essere eseguiti solo nel caso in cui siano verificate le condizioni richiamate dall’articolo 7.1 del REMSI:

  1. il Gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.2;
  2. successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
  3. siano decorsi i termini di cui al precedente art. 7.4, senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore con le modalità di cui all’art. 3.5 della presente Carta o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione ai sensi del precedente art. 7.6;

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura, può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo (40 giorni lavorativi) entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora. L’intervento non verrà eseguito nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

Il Gestore garantisce all’utente moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione nei termini e con
le modalità disciplinate dall’articolo 5 del REMSI.

In caso di misuratore non accessibile, qualora non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura della presa stradale.

7.10 ESCUSSIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER MOROSITÀ

(rif. art.4 Del. 311/2019 Arera)

Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell’utente, può essere reintegrato dal Gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

Carta
dei servizi

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