Come è noto il Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 ha abrogato parziale l’art. 154 del D. Lgs. 152/06, espuntando dalla norma il riferimento “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, pertanto dal 21 luglio del 2011 la tariffa del Servizio Idrico Integrato non deve comprendere tale voce.

Infatti dal 1° gennaio 2012, la tariffa è determinata dagli Enti d’Ambito per gli anni 2012 e 2013 con il nuovo Metodo Tariffario Transitorio (MTT) approvato dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con Deliberazione 585/2012/R/IDR del 28.12.2012, mentre per gli anni 2014 e 2015 è in corso di adozione la tariffa predisposta con il Metodo Tariffario Idrico approvato dalla stessa Autorità con Deliberazione 643/2013/R/IDR del 28.12.2012.

Il nuovo meccanismo di determinazione tariffaria, recependo le risultanze referendarie, riconosce e definisce le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Per quanto al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, a seguito della deliberazione dell’Autorità n° 273/2013/R/IDR, l’Ente d’Ambito ATO 4 ha determinato la quota tariffaria relativamente alle sole attività del S.I.I. corrispondente alla remunerazione del capitale da restituire all’utenza domestica. Attualmente è in corso l’istruttoria dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas.

Pertanto le fatture del Servizio Idrico Integrato emesse dal Gestore dell’ATO 4, Acqualatina Spa, per i consumi dal 2012 NON comprendono la quota di remunerazione del capitale, mente per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, il Gestore provvederà a RESTITUIRE nel primo documento di fatturazione utile dando evidenza dell’importo restituito, quanto deliberato per la restituzione di detta quota all’utenza, nei modi previsti dal nuovo regime regolatorio, successivamente alla conclusione dell’iter approvativo da parte dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

GLI UTENTI QUINDI NON DEVONO INOLTRARE ALCUNA ISTANZA DI RESTITUZIONE DI SOMME NE DEVONO DECURTARE ALCUNA QUOTA DALLE FATTURE EMESSE.