La Deliberazione n. 86/2013/R/IDR, così come successivamente integrata dalla Deliberazione n. 643/2013/R/IDR, dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), ha stabilito per tutte le utenze attive ili versamento al Gestore del servizio idrico integrato di un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali. Il deposito cauzionale versato costituirà pertanto una forma di tutela rispetto alle eventuali insolvenze. Per espressa disposizione dell’Autorità, l’importo del deposito cauzionale da versare è “determinato in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo”. Per i condomini il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti dell’utenza. Il gestore applica, al momento dell’attivazione dell’utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore mentre la restante parte è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all’attivazione del servizio. Per gli utenti con contratti in essere al momento dal 1° giugno 2014, il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima del 1° giugno 2014 a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia, inoltre:

a) qualora i conguagli debbano essere versati dall’utente finale al gestore, gli stessi sono effettuati rateizzandoli in almeno due bollette.

b) qualora i conguagli avrebbero dovuti essere versati dal gestore all’utente, gli stessi sono stati già versati al 30 giugno 2014;

Come disposto dall’Autorità, il versamento del deposito cauzionale non riguarderà gli utenti per i quali risulti attiva la domiciliazione bancaria o postale della bolletta , che rientrino nella fascia di consumo fino a 500 mc annui. Risultano inoltre esclusi anche gli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza. In caso di revoca dell’utenza e in caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale della bolletta, il Gestore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale in occasione della prima fattura utile. L’importo oggetto di restituzione sarà maggiorato in base al saggio degli interessi legali. Per tutti gli utenti che alla data di entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato, risulti già versato ad Acqualatina S.p.A un importo a titolo di deposito cauzionale si provvederà, a partire dalla prima fattura utile, ad effettuare il conguaglio con il relativo importo calcolato in applicazione delle nuove disposizioni. Acqualatina S.p.A si rende disponibile a supportare gli utenti nel controllo della documentazione eventualmente prodotta. Tutte le informazioni possono essere comunque richieste al Call Center Clienti 800 085 850 e presso gli Sportelli Territoriali. I testi delle deliberazioni dell’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico nn° 86/2013 e 643/2013 sono scaricabili dal sito www.autorita.energia.it, selezionando “Servizi Idrici” tra le voci “Operatori”.