L’articolo 4.2 della deliberazione Arera 897/2017/IDR, ha previsto un regime transitorio per l’anno 2018, volto ad erogare agli aventi diritto, una quota compensativa una tantum pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito, se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda il 1 gennaio 2018 e ha altresì previsto di riallineare il periodo di agevolazione delle domande di bonus idrico a quello delle domande elettriche e gas, laddove presenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i soggetti coinvolti e semplificare le procedure di ammissione e rinnovo.

Il D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 all’art. 3, comma 1, stabilisce che abbiano diritto al bonus sociale idrico tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale. Ai fini dell’erogazione del bonus è pertanto necessario essere un utente, diretto o indiretto, in condizioni di disagio economico sociale.

Pertanto, ai fini dell’erogazione della quota compensativa una tantum,  il soggetto richiedente il bonus, attesti la propria condizione di utente, attraverso l’autodichiarazione rilasciata ai sensi del richiamato articolo 47 del D.P.R: 445/00PR, di cui all’allegato B della determinazione.