Bonus sociale idrico: approfondimenti: L’art. 10 della Delibera Arera n° 918/2017/r/idr prevede che dal 1 gennaio 2018, la tariffa sia comprensiva della componente UI3 di cui al comma 9.1 del TIBSI, pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo che va ad alimentare il Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico, istituito presso la CSEA.

L’art. 6 della Delibera Arera n° 897/2017/r/idr (TIBSI) prevede la quantificazione del bonus idrico quale agevolazione alla quale potranno accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) inferiore a € 8.107,50, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas.

L’art. 8 della stessa Delibera prevede che l’Egato,  anche d’intesa con il gestore, possa “garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale”, riconoscendo all’utente finale un ammontare aggiuntivo, ampliando la soglia ISEE prevista per l’ammissione al bonus.